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BENEDETTO BÀRRAN
AUTONOMIA DIFFERENZIATA E STATO REGIONALISTA
Il nostro è uno Stato regionalista. Le autonomie regionali non
hanno solo poteri amministrativi e gestionali, ma esercitano il potere
legislativo oltre che nelle materie nelle quali hanno competenza
esclusiva, anche in quelle in cui è prevista la competenza concorrente
e integrativa. La riforma costituzionale del 2001 ha introdotto un
principio tipico degli Stati federali laddove all’art. 119, comma 4, si
afferma che «Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento
ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello
Stato». Il limite della riforma del 2001 è che se da un lato si sono
estesi i campi di intervento delle autonomie regionali ordinarie,
dall’altro lato non hanno valorizzato il ruolo delle Regioni, ordinarie e
speciali, negli organi centrali dello Stato. Nella sostanza, nella
configurazione del nostro sistema regionalistico, è rimasto il limite
originario di una Costituzione sostanzialmente bifronte: autonomista
nelle periferie regionali, centralista negli organi legislativi, esecutivi e
di controllo a livello statuale.
Il bicameralismo è tipico degli Stati federali nei quali una delle
due Camere rappresenta gli Stati federati e, elemento determinante,
con poteri differenti sul piano politico, su quello legislativo e nei
poteri di controllo. Negli USA il Senato è composto di 100 senatori,
due per ogni Stato, indipendentemente dalla popolazione (la
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- Ex consigliere regionale